Cos’è?
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica di un unità abitativa.
Qual è l’importo dell’incentivo?
- Per i condomini spetta la maxi detrazione del 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
- Per le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, il Superbonus è del 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e del 65% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
Quali prodotti sono ammissibili?
Rientrano nei prodotti eleggibili per l’incentivo caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, collettori solari, stufe e termostufe, purchè tali prodotti siano a prestazioni emissive elevate (5 stelle).
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
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